Investimenti adeguati (a che?)

di gremlin
7 Marzo 2011 15:12

La signora Maria, vedova, unico reddito la pensione di reversibilità, ha ventimila da parte in bot scaduti da poco, meno il capital gain. Rendimento netto zero ma lei ha paura della patrimoniale e quindi preferisce i bot. Però l’addetto di banca è un giovane sveglio e attento (legge anche Dream) per cui riesce ad agganciarla.

Consulente: “Ho visto che lei fa solo bot semestrali, però è un peccato non approfittare di questo buon momento dell’economia e delle borse che van sempre su per avere un rendimento migliore”
Maria: “Io non ci capisco niente di borsa e di azioni, e cosa compro? e poi se la borsa scende e perdo tutto?
C. : “Perdere tutto no assolutamente e poi non deve comprare lei le azioni, ci sono i fondi azionari, gestiti da professionisti che investono solo sui titoli con migliori opportunità di crescita. Vede, adesso i paesi più importanti come l’america e la Germania hanno già superato la crisi economica e le loro borse salgono da due anni quasi senza sosta; altri paesi europei come il nostro sono in ritardo ma anche loro stanno uscendo dalla crisi. Secondo me varrebbe la pena investire qualcosa con un fondo azionario europeo finché dura la ripresa economica, sicuramente per un altro annetto almeno e poi magari dopo aver ottenuto un po’ di guadagno si vende il fondo per evitare rischi più grossi. Le dico questo perchè le informazioni che noi abbiamo ci dicono che le borse dovranno raggiungere come minimo i livelli del 2007 entro un anno o due e questa potrebbe essere una buona occasione per approfittarne, naturalmente con prudenza”
M. : “Sì, ma se poi la borsa va giù ugualmente?”
C. : “La borsa sicuramente avrà dei momenti di calo ma siccome siamo in ripresa economica, e infatti fra poco aumenteranno i tassi di interesse perchè l’inflazione sale, questi cali non durano tantissimo e poi vengono recuperati interamente perchè le borse salgono sempre quando l’economia va bene”
M. : “Ma lei mi assicura che se compro questo fondo poi non devo pentirmi?”
C. : “Guardi il fondo che le propongo ce l’ho anch’io, quindi mi fido e lo seguo tutti i giorni, e se ci fosse qualche problema la chiamo subito… io direi di mettere diecimila in questo fondo che investe fino all’80% in azioni quotate in euro e il resto in obbligazioni sicure; cinquemila li mettiamo in btp che scadono fra un anno, tremila in btp che scadono fra due anni e i duemila li mettiamo in un conto deposito vincolato a sei mesi, come se fosse un bot, ma che le dà un rendimento netto quasi dell’unopercento. Cosa ne pensa?”

La chiacchierata prosegue e alla fine la signora Maria firma il questionario di adeguatezza e pure la clausola delle incongruenze e poi segue modulistica varia.
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Ora provate a rispondere alle tre domande che seguono, non è necessario che tutti voi diciottomila lettori quotidiani di questo blog diate tangibile testimonianza in questo post, ma rispondete:

1. La proposta in sè, indirizzata ad un generico investitore disposto ad accettare un livello “medio” di rischio, è da considerarsi:
a. “si poteva proporre anche qualcosa di più rischioso”
b. ottima
c. accettabile
d. un azzardo

2. La proposta personalizzata per la signora Maria è da considerarsi:
a. ottima
b. i diecimila a rischio andavano diversificati
c. la proposta è buona, indipendentemente dalla diversificazione, solo se il consulente segue l’investimento e avvisa prontamente il cliente quando la perdita arriva al 5%
c bis. … arriva al 10%
c ter. … arriva al 20%
c quater. … arriva al 30%
c quinquies. … arriva al 40%
d. troppo rischiosa anche se il consulente vuole mantenere la promessa di intervento

3. Il consulente, che sicuramente ha dato un consiglio nell’interesse precipuo del cliente, ha basato la sua tesi sul fatto che una ripresa economica dopo una profonda crisi è preceduta e per un certo periodo si accompagna sempre ad un forte e prolungato rialzo dell’azionario; questa tesi:
a. in via generale è sempre valida
b. nel contesto attuale è ancora più valida
c. nel contesto attuale non dà garanzie di validità
d. con la crisi del 2007/8 i mercati finanziari non potranno più riflettere lo stato dell’economia reale per chissà quanti anni ancora

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Dell’adeguatezza
Il regolamento Consob (art. 12, comma 1, lett. c reg. n. 17130/2010) dispone che i consulenti indipendenti devono valutare “… sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate”. Va da sè che questo è uno dei cardini su cui dovrebbe reggersi la consulenza da qualunque parte provenga, quindi non solo quella indipendente. Il regolamento fornisce anche dei requisiti di adeguatezza (art. 19, comma 1) che restano tuttavia di carattere generale e di nessuna utilità pratica: “…la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti requisiti: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione”.
Adeguatezza sarebbe pertanto una valutazione fortemente soggettiva mancando di precisi riferimenti di concretezza con cui il consulente dovrebbe confrontarsi per decidere se la sua proposta di investimento è “proporzionata” alle peculiarietà del cliente-investitore. Vediamo perchè.
a) In primis la raccomandazione deve essere in linea con l’obiettivo di investimento peccato però che il regolamento non definisca la tipologia degli obiettivi, nè in senso qualitativo, nè quantitativo. Sarebbe ad esempio sufficiente conoscere e registrare la soglia di rendimento richiesta dal cliente e correlarla con un benchmark standard, ad es. rendimento btp/ bund a determinata scadenza o al parametro di rivalutazione del tfr, per definire la rischiosità dell’obiettivo e implicitamente definire gli strumenti di investimento.
b) In merito alla sopportazione di qualsiasi rischio ritengo intellettualmente eticamente deontologicamente disonesto giustificare l’operato di qualsiasi consulente che accetti tale dichiarazione dal proprio cliente: questo requisito non deve proprio sussistere “a prescindere”. Non entro nel merito qui per motivi di spazio, mi limito a osservare che questo requisito fa comodo a molti, clienti esclusi.
c) Il requisito dell’esperienza e conoscenza del cliente in merito ai rischi dell’operazione è semplicemente ridicolo nella superficialità della sua formulazione: innanzitutto non si capisce quale sia il livello sufficiente di conoscenza ed esperienza. Mi limito ad un esempio: il reale rischio emittente sono in pochi a conoscerlo, sicuramente i vertici delle grandi istituzioni finanziarie che godono di flussi informativi riservati ma che non raggiungono la base degli operatori della consulenza. Si pretende forse che sia il cliente a conoscere il rischio delle obbligazioni Lehman, dell’indebitamento Parmalat e dello schema ponzi argentino? Per non parlare dei prodotti “strutturati” dell’ingegneria finanziaria che vincolano la loro cedolarizzazione e/o rivalutazione a parametrazioni ed eventi del tutto aleatori e tecnicamente incomprensibili. Polizze unit e index linked e i famosi “derivati” sottoscritti dai nostri enti locali sono solo la punta dell’iceberg. Quindi anche questo è un requisito che fa comodo a molti e non aiuta il cliente. Un buon consulente che vuol agire almeno nel PRINCIPALE interesse del cliente (art. 12, comma 1, lett. e) non deve proporre strumenti complessi, non trattati nei mercati regolamentati, illiquidi, opachi nella gestione e nei caricamenti dei costi, sottoperformanti rispetto al benchmark dichiarato. Purtroppo prodotti di questo tipo sono largamente consigliati e diffusi, a partire dalle polizze vita.