Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
GUEST POST: Stiamo attraversando un particolare momento storico, in cui la fiducia verso le istituzioni finanziarie non è sicuramente ai massimi livelli.
Per questo motivo molti risparmiatori si stanno chiedendo cosa può succedere ai loro risparmi depositati sul conto corrente, in caso di fallimento della banca (visto che spesso sono il frutto di una intera vita di lavoro e sacrifici).
Per chiarire tale dubbio è necessario comprendere come funziona il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
In questo post proverò a riassumere, spero in maniera semplice e comprensibile anche a chi non si intende di economia, cosa prevede la normativa a riguardo
Nota: all’interno del testo ho inserito dei riferimenti a delle note in calce all’articolo, dove troverete ulteriori considerazioni, spiegazioni, approfondimenti e riferimenti legislativi (validi ovviamente alla data di stesura dell’articolo).
Partiamo dalla domanda più importante: quanti soldi sono garantiti?
Risposta: 100.000 euro tondi tondi ([1]).
Tale garanzia vale per depositante ([1]) e per banca ([2a]).
Vediamo con dei casi reali cosa vuol dire.
Il signor Rossi, benestante, ha depositato i soldi della sua famiglia in due conti correnti bancari ([3]):
1. PolliceBanca: € 50.000;
2. MedioBanca: € 130.000 di cui 50.000 euro vincolati in un conto di deposito (visto che si è lasciato attrarre dall’eccezionale tasso di interesse offerto dalla pubblicità).
Caso 1. In caso di fallimento ([4]) di PolliceBanca il Sig. Rossi non perde i suoi € 50.000 perché vengono garantiti interamente dal Fondo di Tutela (visto che l’importo è inferiore a € 100.000).
Se invece fallisce MedioBanca il Sig. Rossi perde € 30.000, cioè l’ammontare che oltrepassa la soglia di garanzia.
Notare che i € 50.000 vincolati in un conto di deposito vengono garantiti ugualmente ([2b]).
Caso 2. Falliscono entrambe le banche.
“Che sfiga” dirà qualcuno!
Cosa succede?
Siccome la garanzia vale “per depositante” non cambia niente rispetto al caso precedente (Caso 1).
Infatti il signor Rossi è depositante di due conti correnti: gode quindi di € 100.000 di garanzia per ciascuno.
Caso 3. Supponiamo adesso che il Sig. Rossi, da buon padre di famiglia, abbia deciso di cointestare entrambi i conti con la moglie, la sig.ra Bianca.
Il Sig. Rossi gode di € 100.000 di garanzia e la sig. Bianca di altri € 100.000 ([2c]): quindi in entrambi i Casi 1 e 2 la famiglia non perde una lira… pardon… un euro!
Questo perché la tutela, essendo per depositante, raddoppia la soglia di garanzia per ciascun conto (che diventa quindi € 200.000).
Caso 4. Il Sig. Rossi, ha già firmato un preliminare di compravendita e pagato un acconto per la casa nuova. L’indomani deve andare dal notaio a fare il rogito, l’atto conclusivo della vendita, e pagare il saldo al venditore.
Per questo, si reca presso la MedioBanca a chiedere l’emissione di un assegno circolare di € 50.000 intestato al venditore.
Il giorno dopo si reca dal notaio. E’ contento: procede a passo spedito, con le mani in tasca, fischiettando. Pensa: “Finalmente avrò casa tutta mia!”
Firma tutte le carte (quante firme!) e consegna, davanti al notaio, l’assegno circolare al venditore.
Il venditore esclama:
Ho letto oggi sul giornale che questa banca è fallita!
No! Io questo assegno non lo accetto!
Lascio a voi immaginare l’espressione che compare sul volto del Sig. Rossi.
Tutti i sogni andati in frantumi. E poi… che figuraccia!
Cosa succede adesso all’assegno circolare? E’ diventato carta straccia?
No!
Anche gli assegni circolari godono della garanzia del Fondo di Tutela ([2b] e [6]).
Caso 5. Il Sig. Rossi si reca in MedioBanca per pagare la bolletta. L’operatore di sportello, visto il saldo di cui dispone sul conto corrente, gli propone di sottoscrivere dei Pronti contro termine della durata di 3 mesi. Il Sig. Rossi, ingolosito dal tasso di interesse offerto, riflette:
“meglio lasciare € 30.000 disponibili sul conto, visto che ho già impegnati altri € 50.000 nel conto di deposito”.
Per cui decide di sottoscrivere i Pronti contro termine solo per la somma di € 50.000.
Il giorno dopo il Sig. Rossi, aprendo il giornale, legge in prima pagina, a caratteri cubitali, “MedioBanca fallita”.
Cosa succede ai suoi € 50.000 investiti in Pronti contro termine?
Puff!
Infatti la normativa non tutela i Pronti contro termine ([2d] e [6]), perché sono considerati un investimento (e non un deposito da tutelare).
Caso 6. Idem come il Caso 5, solo che l’operatore stavolta gli propone dei Certificati di Deposito nominativi, cioè intestati a lui.
In questo caso non perde niente, visto che sono garantiti dalla tutela. Nel caso si fosse trattato di “Certificati di Deposito al portatore” invece no, stessa fine dei Pronti contro termine ([2e] e [6]).
Caso 7. Idem come il Caso 5, solo che questa volta l’operatore gli propone di aprire un Conto Titoli per acquistare dei BOT e delle azioni della società, quotata in borsa, “Sicurezza” per un totale di € 50.000. Il Signor Rossi, contento di risanare le casse dello Stato, visto anche gli alti rendimento offerti accetta. Poi, come si fa a rifiutare un’azione che si chiama “Sicurezza”?
Cosa succede ai BOT e alle azioni?
Si tratta di investimenti non sono garantiti dalla tutela, che però non vengono requisiti in caso di fallimento della banca, perché sono di proprietà del depositante ([2f]).
Per cui il Sig. Rossi si troverà il Conto Titoli bloccato per un certo periodo di tempo, ma i BOT e le azioni “Sicurezza” rimangono di sua proprietà (speriamo che nel frattempo non perdano di valore)
Se si fosse trattato di obbligazioni o azioni emesse dalla stessa banca (azioni e obbligazioni MedioBanca per intenderci), ciò non vale, siccome non sono tutelate ([5]).
Caso 8. Il Sig. Rossi decide di suddividere i soldi che ha in MedioBanca in due conti separati, tenuti sempre presso la stessa banca.
Cambia qualcosa in caso di fallimento?
No. Infatti ricordo che la tutela vale per depositante e per banca. In questo caso il depositante è sempre uno e la banca è sempre la stessa ([2g] e [6]).
Bene, credo di aver esemplificato la maggioranza delle casistiche.
Adesso sicuramente vorrete sapere, in caso di fallimento, in quanto tempo avrò i miei soldi (coperti dalla tutela del FITD)?
Entro 20 giorni.
La Banca d’Italia, in casi eccezionali, può prorogare tale termine di altri 10 giorni al massimo [7].
Preciso che il FITD è un Consorzio di diritto privato ([8]) che ha lo scopo di garantire i depositi delle banche che vi aderiscono (consorziate).
Sul sito della FITD è presente un elenco aggiornato delle banche che vi aderiscono, così potete controllare il nome della vostra banca (vi ricordo che non troverete le Banche di credito cooperativo perché hanno un altro fondo di tutela analogo).
Ma quanti soldi ci sono nel Fondo di Tutela a garanzia dei nostri risparmi?
La risposta è fra lo 0,4% e 0,8% del totale dei soldi protetti (Fondi Rimborsabili), ammontare stabilito annualmente durante una riunione dell’Assemblea ([9]).
Si tratta però di soldi “virtuali”, nel senso che il fondo richiede effettivamente tali risorse agli istituti aderenti, solo quando deve intervenire nei confronti di una banca consorziata in stato di crisi ([10]).
Per i più curiosi risulta che al 30 giugno del 2010 l’ammontare dei soldi dei depositanti protetti dal FITD sono pari a circa 470,3 miliardi di euro, con una percentuali dello 0,4% di garanzia pari a poco meno di 1,9 miliardi di euro ([11]).
Adesso, avete le idee più chiare?
Vi sentite sicuri?
Lampo
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[1] Comma 5 dell’art. 96-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49, di attuazione della direttiva 2009/14/CE.[2] Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Faq (anche i seguenti riferimenti legislativi: comma 3 e 4 dell’art. 96-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.)
– [2a] Seconda domanda: “Il limite di copertura si applica per ogni banca o per tutto il sistema bancario?”.
– [2b] Sesta domanda: “Cosa è garantito?”.
– [2c] Terza domanda: “Se ho un conto cointestato, qual è il livello di copertura?”
– [2d] Ottava domanda: “I Pronti contro termine sono tutelati dal FITD?”.
– [2e] Nona domanda: “I Certificati di deposito sono tutelati?”.
– [2f] Settima domanda: “Le obbligazioni, le azioni e i Titoli di Stato sono tutelati dal FITD?”.
– [2g] Quarta domanda: “Cosa succede se ho più conti nella stessa banca?”.
[3] I nomi delle banche e delle società azionarie sono puramente inventati, a partire dal nome delle dita della mano o da sostantivi di uso comune. Qualsiasi analogia con nomi di banche vere è da considerarsi puramente casuale.[4] Ho usato in tutto il post il termine”fallimento” perché più semplice da comprendere: in realtà la normativa, lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49, di attuazione della direttiva 2009/14/CE, prevede il caso di “liquidazione coatta” amministrativa delle banche aderenti, così come disciplinata dalla Sezione III del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
[5] rientrano, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, nella determinazione dell’attivo e passivo della banca (in pratica c’è poca probabilità di vederseli restituiti, anche in parte…). Sezione III e comma 4 dell’art. 96-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
[6] Però il Sig. Rossi, considerando il Caso 1 e 2, scoprirà presto di aver perso € 30.000, niente nel Caso 3.
[7] Tale periodo decorre dal momento in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (art. 80 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze che viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali termini sono stabiliti dal comma 7 dell’art. 96-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49, di attuazione della direttiva 2009/14/CE.
[8] Comma 1 dell’art. 1 dello Statuto del FITD.
[9] Art. 21 dello Statuto del FITD.
[10] In pratica tali risorse rimangono impegnate nei bilanci delle consorziate e del FITD tra i conti d’ordine. Maggiori approfondimenti su come funziona tutta la procedura di segnalazione fra le banche aderenti e il FITD le potete trovare in questo documento: “Il sistema delle segnalazioni statutarie“.
[11] FITD – Relazione del Consiglio all’Assemblea Ordinaria 2011: pag. 28.
