Imposta di bollo attività finanziarie: cosa cambia?
Il decreto legge “Salva Italia” ([1]) durante la recente conversione in legge, ha apportato diverse modifiche all’applicazione dell’imposta di bollo sulle attività finanziarie, già introdotte dalla precedente manovra estiva.
In questo e nel prossimo post (che uscirà domani) provo a spiegare, in maniera semplice, i cambiamenti avvenuti, in modo che il lettore, rispetto al suo portafoglio di investimenti, possa capire come pagare di meno ma soprattutto… cosa aspettarsi in più.
Preciso che si tratta di una normativa che, per la sua corretta applicazione, attende ancora provvedimenti esplicativi da parte degli organi istituzionali competenti (come già avvenuto per la manovra estiva).
Premetto che alcuni aspetti, considerato che possono essere soggetti ad una diversa interpretazione, potranno essere applicati in modo differente rispetto a quanto affermato, sulla base delle attuali conoscenze in materia, in questo post.
Ricordo, semplificando, che l’imposta di bollo si paga sull’estratto conto inviato dalle banche, cioè sulle “Comunicazioni periodiche alla clientela” necessarie a fornire una informazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto con il cliente ([2]).
Colgo l’occasione per rammentare che ([3]):
“in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento“.
Userò nel post il termine generico “conto” per semplificare.
Riassumo per punti le maggiori novità introdotte:
– sparisce il pagamento dell’imposta sulle attività finanziarie per scaglioni come prevista dalla precedente finanziaria;
– viene istituita una soglia di esenzione, pari a € 5.000,00;
– vengono colpiti nuovi strumenti finanziari che prima erano del tutto esenti;
– dovrebbe essere più semplice l’applicazione, almeno rispetto alla manovra estiva (giudicherete voi se sia vero).
Adesso partiamo con l’approfondimento.
Sono colpiti dall’imposta di bollo anche gli
“estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali”,
che prima erano esentati ([4]).
Su tutti i conti privati (intestati a persone fisiche) che hanno una GIACENZA MEDIA annua inferiore a 5.000,00 € non si paga l’ imposta di bollo ([5]):
“Se il cliente e’ persona fisica, l’imposta non e’ dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e’ complessivamente non superiore a euro 5.000.”
Pare che questa agevolazione sia stata introdotta “per far inghiottire meglio la pillola” a tutte le persone, spesso anziane, che erano abituate all’uso del contante.
Infatti con l’introduzione della limitazione a € 1.000,00 nell’uso del contante, saranno costrette ad aprirsi un conto ed utilizzare i mezzi elettronici di pagamento, anche se magari non fanno molte operazioni o non dispongono di grosse disponibilità finanziarie (a parte la pensione).
Ho riportato in maiuscolo i termini “giacenza media” perché saranno fondamentali per comprendere il cambiamento introdotto dalla normativa (e il seguito del post).
Preciso che, come già succedeva, l’imposta si paga per ciascun rapporto contrattuale coinvolto (conto corrente, conti titoli, conto corrente postale, libretto di risparmio, ecc.).
Notate bene l’uso della parola “complessivamente”… quindi non pensate di evadere l’imposta suddividendo il vostro capitale in più libretti e/o conti correnti. 😉
Anzi… risulterebbe addirittura controproducente, visto che aumenterebbero i rapporti per i quali è dovuta l’imposta!
Difatti la norma è chiara ([4]):
“Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti … nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale…”
Attenzione però che c’è la sorpresa: la norma prevede che ([5]):
“L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.”
Ad esempio, è il caso del libretto postale ([5]).
E se supero i € 5.000,00?
In caso di giacenza media annua superiore a € 5.000,00 scatta il pagamento dell’imposta di bollo pari a € 34,20.
Se il conto non appartiene ad un privato ma, ad esempio, a un’azienda (persona giuridica), non è prevista l’esenzione al di sotto dei € 5.000,00.
L’imposta da pagare diventa pari a € 100,00 tondi (in pratica, rispetto al passato, aumenta di ulteriori € 26,20).
Altro aspetto da sottolineare è questo ([5]):
Se il rapporto ha una durata inferiore all’anno, l’imposta “dovuta è rapportata al periodo rendicontato” .
Mi fermo un attimo per spiegarvi perché ritengo che tale disposizione causerà diversi problemi interpretativi (e quindi di applicazione).
Prendiamo il caso più diffuso, dove la banca considera l’invio dell’estratto conto trimestrale.
Se il rapporto è inferiore alla durata annuale, dovrei pagare l’imposta rapportata ai trimestri in cui tale rapporto è rimasto in vigore.
Ad esempio: il Sig. Rossi ha sul conto corrente una giacenza media fino al 30 giugno 2012 superiore a € 10.000.
Il 30 giugno ha bisogno di soldi e decide di lasciare dal 1° luglio fino al 31 dicembre il conto vuoto (saldo zero) oppure con una giacenza di poco superiore allo zero (qualche centinaio di euro).
La giacenza media annua è comunque superiore a € 5.000, per cui il cliente paga l’imposta per tutto l’anno… anche se durante 6 mesi il saldo era 0 o di poco superiore.
Molti sostengono (mi è capitato di leggere una circolare interna di una banca) che, dato che il periodo di rendicontazione è trimestrale, bisogna considerare se il saldo medio di quel periodo è superiore o meno alla soglia.
Ciò deriva da una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, che però riguardava l’applicazione della manovra estiva, dove il termine “giacenza media” ancora non c’era.
Infatti tale interpretazione contrasta con l’attuale normativa. Vi ricordate la frase che citavo prima: “valore medio di giacenza annuo”?
Quindi, secondo me, è corretta l’interpretazione che il cliente paga l’imposta tutto l’anno!
Ovviamente potrei anche sbagliarmi.
Attendiamo le gli ulteriori provvedimenti esplicativi, dato che la norma stabilisce anche che ([6]):
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalita’ di attuazione…”
Ma consideriamo un altro caso in cui, come dicevamo prima, si tratta di un rapporto dove “non sussiste un obbligo di invio o di redazione”, per cui “l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno” (il caso del nostro libretto postale).
Cosa succede?
In base a quanto appena spiegato, pago tutto l’anno!
Quindi se decido di chiudere un libretto postale il 2 gennaio… devo comunque pagare l’imposta per tutto l’anno, anche se il rapporto è rimasto aperto per un solo giorno di valuta (il primo gennaio è festivo)!
Ripeto: sicuramente potrei sbagliarmi… e sono convinto che usciranno dei chiarimenti da parte delle istituzioni competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze o Agenzia delle Entrate) a sciogliere questi e tanti altri dubbi.
Per il momento, sul prospetto informativo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. che ha affidato a Poste Italiane il collocamento dei libretti postali ([7]), si parla di annualità:
“Ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis e nota 3 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i libretti di risparmio postale sono assoggettati con periodicità annuale ad un’imposta di bollo fissa pari a euro 34,20 se il cliente è persona fisica e ad euro 100,00 se il cliente è persona giuridica. Se il cliente è persona fisica l’imposta non è dovuta quando la giacenza media annua è complessivamente non superiore a euro 5.000.”
Se vi è già capitato il caso… o vi succederà… ricordatevi di citarlo in un commento a questo post. Così può essere utile ad altri lettori (anche se non è detto che, una volta usciti i chiarimenti istituzionali, l’intermediario non vi possa applicare l’eventuale non trattenuta differenza di imposta, in caso di errore di applicazione della normativa al caso vostro).
Proseguendo con l’analisi, sono quasi sicuro che vi state domandando:
E cosa succede al conto di deposito dove parcheggio la liquidità per avere un tasso di remunerazione superiore?
Rimane tutto come prima… visto che il decreto non ha modificato la normativa applicata e dato che, in base alla normativa vigente, non rientrano nella categoria di prodotti finanziari, essendo dei conti di deposito (bancari o postali).
Attualmente si paga l’imposta di bollo pari a € 14,62 una tantum all’attivazione del conto (la classica marca da bollo per intenderci), accollata quasi sempre dalla banca (non preoccupatevi… in qualche maniera la pagate sempre voi 😉 ), più il “minibollo” (€ 1,81) nel caso l’estratto superi una certa soglia.
Infine, non so se vi siete accorti, rispetto al passato, di un’altra novità introdotta dalla normativa.
Prima l’imposta di bollo era dovuta indipendentemente se il conto si trovava in attivo o in passivo.
Adesso con l’introduzione della soglia di esenzione, il contribuente ha finalmente un vantaggio fiscale: non paga più l’imposta di bollo per i conti in rosso!
Si stima che in Italia ci siano circa 8.000.000 di contribuenti in questo stato.
Nella prossima parte affronteremo il caso del conto titoli e di un altro strumento di investimento, molto diffuso in Italia.
Lampo
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