BITCOIN: la fiscalità per criptovalute e piattaforme Peer to Peer lending
Ormai le criptovalute sono diventate un qualcosa di noto ormai per tutti. Visto l’atteggiamento di molte banche commerciali e persino di alcune banche centrali, è chiaro che il futuro per Bitcoin e similari è garantito. Faranno parte dell’evoluzione del sistema monetario e finanziario. Intanto però già oggi sono un’importante e indiscutibile realtà. Tanti risparmiatori si sono avvicinati a Bitcoin, criptovalute e wallet. E proprio queste persone si domandano come gestire anche in ottica di Agenzia delle Entrate.
Già in passato molti lettori mi avevano chiesto informazioni su come gestire la fiscalità del Bitcoin.
Finalmente anche dal punto di vista dell’Erario abbiamo delle risposte che possono aiutarci a meglio gestire la questione.
Le criptovalute vanno in dichiarazione dei redditi (quadro RW)
(…) Le criptovalute (e gli altri cripto-asset) vanno indicate nel quadro RW in ragione della loro assimilazione a valute estere. Tale adempimento è confermato dall’agenzia delle Entrate in un interpello non pubblicato e nelle istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi per persone fisiche, e avallato dal Tar del Lazio con la sentenza n. 1077/2020. Ai fini Ivafe, invece, le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica solo su prodotti finanziari, conti correnti bancari e libretti di risparmio, e né le cripto né gli “electronic wallet” (su cui sono depositate) lo sono.(…)
Direi che questa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate fuga ogni dubbio.
(…) Ai fini della compilazione del quadro RW, le istruzioni precisano che l’investimento in criptovalute va monitorato indicando come codice di individuazione del bene il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali», mentre il campo 4 («Stato Estero») può non essere compilato. Quanto all’importo da indicare, occorre inserire il controvalore in euro al 31 dicembre (o alla data di vendita) fornito dal sito utilizzato per l’acquisto della valuta virtuale.(…)
La prosecuzione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è molto chiara anche su come compilare il quadro RW. Quindi occhio ad omettere di avere un “wallet”… Ma se avete fatto degli investimenti tramite piattaforme P-to-P lending? (QUI potrete trovare un elenco delle stesse).
(…) Gli investimenti effettuati tramite un piattaforma di peer-to-peer lending estera vanno sempre monitorati nel quadro RW utilizzando il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali». (…) [Source]
E se succede che omettete qualcosa? Ecco le sanzioni.
(…) Si ricorda che le violazioni inerenti all’omessa o irregolare compilazione del quadro RW sono soggette a sanzione compresa dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’investimento è detenuto in uno Stato considerato paradiso fiscale. (…) Per quanto riguarda l’Ivie e l’Ivafe, a rigore, la sanzione è quella propria della dichiarazione omessa se il contribuente omette la liquazione dell’imposta nel quadro RW (sanzione va 120% al 240%); diversamente, nei casi di indicazione parziale degli investimenti, si applica la sanzione da dichiarazione infedele (dal 90% al 180%). Salvo nei casi di omessa dichiarazione, il contribuente può sanare la posizione tramite ravvedimento operoso, che permette la riduzione del carico sanzionatorio in proporzione ai tempi in cui ci si ravvede. (…)
Mi sembrava giusto scrivere due parole sull’argomento visto che, sicuramente, non interessa solo più pochi pionieri…
STAY TUNED!
