Clausola di azione collettiva (CAC): cosa deve sapere il risparmiatore

13 Novembre 2018 08:07

Era il 2013 quando il sottoscritto “prese coraggio” e portò a conoscenza della massa di un nuovo fenomeno: le clausole CAC (o CACs, come preferite), clausole volute da Bruxelles, facenti parte del Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità, delle quali però si è detto molto poco.
Quando ne parlai allora, forse tutto sembrava trascurabile. Ma di trascurabile c’è proprio nulla, visto che la questione è decisamente spinosa.
Innanzitutto un riferimento storico. Questo p il mio post del 2013. Credo che, un po’ spolverato, sia ancora decisamente attuale.

Arrivano le CAC sui Titoli di Stato Italiani. Ma nessuno ne parla. 

Nessuno ne parla… In realtà lo stesso Ministero del Tesoro ne ha poi parlato in QUESTO DOCUMENTO. Probabilmente sarà sfuggito ai più. Ma non preoccupatevi, vediamo di rinfrescare la memoria.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 dicembre 2012 il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2012, con il quale è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2013, le nuove emissioni di titoli di Stato aventi scadenza superiore ad un anno saranno soggette alle clausole di azione collettiva (CACs). Il decreto precisa che per nuove emissioni si intendono quelle la cui prima tranche è emessa a partire dal 1° gennaio 2013. L’introduzione delle CACs nei titoli di Stato, obbligatoria ai sensi del Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità segue lo schema approvato dal Comitato Economico e Finanziario dell’Unione Europea. (Tesoro) 

Se esce sulla Gazzetta Ufficiale vuol dire che ormai è deciso. E siamo a fine 2012. E QUI (Click here)  trovate proprio questo decreto, così non vi ho fatto mancare nulla. Adesso però la questione è la seguente, ed è poi la domanda che molti di voi mi fate in “forma privata”: ma è ancora sicuro il buon vecchio BTP?

Occorre fare una premessa. E’ chiaro che con il possibile avvento dei CIR, lo Stato faccia affidamento proprio ai piccoli risparmiatori per “soccorrere” il paese Italia. Credo però sia corretto che l’investitore sia messo a conoscenza proprio di queste clausole, le CACs, le clausole di azione collettiva, introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (n° 96717) del 7 dicembre 2012, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012. Il tutto diventato esecutivo il 1° gennaio 2013, come vi ho scritto sopra.

Cosa sono le CACs?

Nella sostanza si tratta di una serie di regole che permettono agli Stati che vivono una situazione di difficoltà di attuare una ristrutturazione del debito che darà la possibilità di ricontrattare interessi e scadenze dei Titoli di Stato emessi, così come di proporre agli investitori anche lo scambio con obbligazioni differenti. In altri termini, con le CACs l’emittente (Stato Italiano) in caso di dissesto finanziario (…) potrebbe decidere per una rinegoziazione cercando, coi detentori dei bond, una quadra. Per il risparmiatore verrebbero quindi a cadere tutta una serie di certezze che da sempre hanno guidato gli investimenti in BTP e similari.

• La scadenza può essere posticipata
• Le cedole possono essere posticipate e variate (anche annullate)
• I rimborsi dei bond possono essere decurtati dall’emittente (decoupling)
• Il modo in cui gli interessi vengono pagati possono essere modificati
• Anche la valuta può essere cambiata.

Insomma, tutto quindi diventa relativo. MA ATTENZIONE, non facciamo terrorismo perché non è tutto così “arbitrario”. Ci sono dei paletti che devono essere ben chiariti.
Innanzitutto le Cacs valgono esclusivamente per i titoli emessi DOPO la data di entrata in vigore del Decreto, quindi post 1° gennaio 2013. La NON retroattività è un VALORE che quindi, amici lettori, deve essere ben considerato se volete pensare ad investire in BTP.
E poi le CACs valgono solo su emissioni superiori ai 12 mesi. Quindi il BOT che dura NON oltre i 365 giorni (occhio che sono stati emessi anche BOT con scadenza maggiore… Non si sa mai…) è esente.
Ricordo inoltre che, per far si che la clausola CACs prenda corpo, oltre al consenso dell’emittente, è richiesta una maggioranza qualificata del 75% dei possessori del 75% dell’ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione o una richiesta scritta dei 2/3 dei possessori come sopra indicato. Dite che è così complesso raggiungere questi numeri? Tanto per cominciare credo che, se esercitata, prenderà in considerazione TUTTO il debito con clausola CACs. La cosa negativa è che tale debito è soprattutto in mano alle banche che quindi comanderanno la trattativa.

Infine, ultimo tassello che però è molto relativo e complesso anche solo a livello di calcolo. Le CACs possono essere applicate esclusivamente sul 45% dei titoli emessi in un anno e la decisione su quali emissioni applicare le clausole di azione collettiva spetta allo Stato.
Ok, cari amici, lo ripeto. NON voglio fare terrorismo e l’ipotesi che l’Italia ricorra alle clausole CACs è remota anche per il peso sistemico del nostro Paese, ma sarebbe un errore NON generare la consapevolezza ai risparmiatori, non vi pare? Anche perché poi, le CACs probabilmente servono soprattutto per tranquillizzare certi esponenti del Nord Europa che con questa clausola sono psicologicamente più sereni. Ma ripeto, la vedo di difficile attuazione, soprattutto nel breve/medio periodo.
Quindi, se lo ritenete, fate girare questo post, perché la gente quantomeno SAPPIA come stanno le cose e poi ci sarà libero arbitrio su come comportarsi davanti ad un’emissione di BTP.

STAY TUNED!

Danilo DT

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