RENDIMENTI NEGATIVI: lo Stato Italiano ci mette il FLOOR

31 Marzo 2016 14:35

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Chi di voi è in possesso di titoli di stato a tasso variabile, avrà avuto modo di vedere la parabola discendente della cedola distribuita.
Le cedole variabili hanno infatti una parametrizzazione legata al rendimento del BOT, oppure all’andamento del tasso Euribor, entrambi con la maggiorazione di uno spread.
Già mi è successo che alcuni investitori mi hanno chiesto scherzando se, nell’ambito del calcolo dell’importo della cedola, poteva anche maturare un importo negativo che venisse poi addebitato in qualche modo al cliente.
Il tutto veniva detto, ovviamente in tono polemico ed ironico allo stesso tempo, proprio per sottolineare l’andamento sfavorevole dei tassi di interesse da una parte, e il pagamento di interesse sempre più risibili.
La mia risposta è stata sempre molto ferma e convinta: “male che vada la cedola verrà azzerata ma nulla di più”.
Lo davo come per scontato, ovvio, naturale, lineare, indiscutibile. Ed invece non era così logico.

Infatti proprio alla vigilia di un’asta di titoli di stato a tasso variabile (Ccteu indicizzati al tasso Euribor) è stata presentata una circolare del MEF dove, con un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, si certifica che “si deve escludere che eventuali cedole virtualmente negative possano dar luogo a recuperi di interessi a carico dei possessori, oppure a decurtazioni a valere su cedole successive” o capitale.

LEGGETE LA CIRCOLARE PROT. 5619 cliccando QUI

In altri termini, l’avvocatura dello Stato afferma che, in caso di tassi di rendimento che, compresi gli spread, saranno comunque negativi, la cedola minima sarà pari a zero. E’ stato quindi garantito il FLOOR oltre il quale non si può andare.
A me è sembrata una barzelletta proprio perché è inconcepibile che un investimento nato come obbligazione (vedi il Codice Civile, Libro Quarto) possa non solo non pagare interessi (e ci può stare) ma addirittura far rimettere dei soldi al creditore. Ovvio, senza la benedizione (che credo non ci sia mai) del debitore…

Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e seguenti).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell’adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

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Provate a fare un ragionamento all’incontrario. Immaginate cosa andrebbe a succedere se i MUTUI che le banche hanno dato ai clienti, con tassi potenzialmente negativi, si troverebbero addirittura con dei bonus elargiti ai mutuatari. Secondo voi le banche lo permetterebbero? La riposta è ovviamente no. MA fate attenzione che non è sempre così. Infatti la BCE, con il suo TLTRO nuova edizione, prevede a “pieno regime” che la BCE stessa vada a pagare le banche che presteranno denaro, utilizzando quanto chiesto appunto in BCE. Come potete vedere, in questo quadro di rendimenti veramente assurdo, non bisogna dare nulla per scontato, anche le cose più banali.

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Danilo DT

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